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REGOLAMENTO
PER LA FORMAZIONE DI PSICOLOGI
ANALISTI
Il presente
regolamento è riservato a coloro
che siano già in possesso
dell’abilitazione all’esercizio
della psicoterapia ed abbiano
maturato adeguate e
documentabili esperienze
professionali nel campo della
psicoterapia degli adulti.
Esso disciplina, ai sensi
dell’art. 1 dello Statuto del
Centro Italiano di Psicologia
Analitica - CIPA, la formazione
di ‘psicologi analisti’ mediante
l’organizzazione di corsi, di
esperienze analitiche e di altre
attività scientifiche, culturali
e cliniche specificamente
orientate dal quadro
teorico-pratico della psicologia
d’indirizzo junghiano.
Detta formazione è distinta da
quella prevista per gli allievi
della Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia del Centro
(riconosciuta dalle competenti
Autorità Ministeriali), e si
riferisce a coloro che non
intendano conseguire il diploma
di specializzazione della
succitata Scuola.
Il conseguimento
del diploma di psicologo
analista ha un carattere
esclusivamente privato e abilita
esclusivamente a richiedere, con
le modalità definite dal
presente Regolamento, di essere
ammessi nel CIPA con la qualità
di socio analista.
Art. 1.
Accesso alla formazione.
1.1. Requisiti
soggettivi.
Possono accedere
alla formazione di cui al
presente Regolamento coloro che
sono in possesso dei seguenti
requisiti:
- un’età non
inferiore a trentadue anni;
- la laurea in
medicina o in psicologia e
l’iscrizione ai rispettivi
albi professionali o
qualsiasi altro titolo che, in
base alle disposizioni di
legge vigenti, abbia permesso
l’iscrizione all’Ordine dei
medici o a quello degli
psicologi;
- l’iscrizione
all’elenco degli psicoterapeuti
dell’Ordine dei medici o
dell’Ordine degli psicologi
(abilitazione, a tempo
indeterminato, all’esercizio
della psicoterapia sul
territorio dello Stato
Italiano);
- l’aver compiuto
un periodo di analisi personale
di almeno 200 ore in non meno di
tre anni, la cui durata sia
documentata, con un socio
analista del CIPA o di altra
associazione riconosciuta dalla
IAAP o, se di indirizzo diverso
da quello junghiano, di una
delle scuole analitiche storiche
appartenenti ad organismi
internazionali che saranno
individuate, con parere
motivato, dalle Sezioni locali
del Consiglio dei docenti, e la
cui lista sia approvata dal
Comitato Direttivo del CIPA a
maggioranza di cinque sesti
(5/6) dei suoi membri;
- l’aver
maturato, sia in strutture
sanitarie pubbliche e/o private,
oppure nell’esercizio privato
della professione di
psicoterapeuta, significative e
documentabili esperienze
professionali;
- un’effettiva
motivazione alla formazione
junghiana e assenza di evidenti
psicopatologie.
1.2. Richiesta
d’iscrizione.
Coloro che,
essendo in possesso dei
requisiti di cui all’art. 1.1.
del presente Regolamento,
desiderino accedere al percorso
formativo devono presentare
domanda al Segretario
dell’Istituto presso il quale
intendono effettuare la loro
formazione, allegando i
documenti che attestano
l’esistenza dei requisiti
richiesti, un dettagliato
curriculum professionale e una
breve autopresentazione, nella
quale non dovrà mancare una
parte dedicata a chiarire quali
siano le motivazioni della
richiesta di ammissione.
La Sezione locale
del Consiglio dei docenti della
già riconosciuta Scuola di
specializzazione in psicoterapia
esaminerà accuratamente la
domanda e l’allegata
documentazione, al fine di
deliberare (a maggioranza
semplice dei suoi membri)
sull’ammissibilità della domanda
stessa. In caso di parere
favorevole, la competente
Sezione locale del Consiglio dei
docenti delibererà, a suo
insindacabile giudizio e a
maggioranza semplice dei suoi
membri, sull’ammissione degli
aspiranti psicologi analisti che
abbiano ottenuto il parere
favorevole di almeno tre dei
quattro membri della Commissione
di Selezione di cui all’art.
1.3. del presente Regolamento.
Qualora i pareri espressi dalle
Commissioni di Selezione
risultassero non chiaramente
decifrabili o adeguatamente
coerenti, il compente Consiglio
dei docenti adotterà tutte le
procedure atte a valutare se la
domanda deve essere accolta,
respinta o riconsiderata dopo un
eventuale prolungamento
dell’analisi personale o di
nuovi colloqui di selezione con
altri due soci analisti all’uopo
indicati.
La delibera
finale della competente Sezione
locale del Consiglio dei docenti
sarà comunicata, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di
ricevimento, all’interessato
entro e non oltre trenta giorni
dalla data della delibera
stessa. Nella lettera dovrà
essere dettagliatamente
precisato il piano personale di
formazione che il candidato è
chiamato a svolgere e delle
esenzioni concesse rispetto a
quanto previsto dal Regolamento
di istruzione professionale
della Scuola del CIPA.
Entro e non oltre
sessanta giorni dalla data di
ricezione della suddetta
lettera, l’aspirante candidato
alla formazione di psicologo
analista dovrà presentarsi
presso la Segreteria
dell’Istituto competente per
effettuare l’iscrizione, per
approvare espressamente il
presente Regolamento in ogni sua
parte, per accettare
esplicitamente il piano di
formazione personale indicato
dalla competente sezione locale
del Consiglio dei docenti e per
dichiarare di essere consapevole
del carattere privato dell’iter
formativo e del diploma di
“psicologo analista” rilasciato
dal CIPA.
All’atto
dell’iscrizione, il candidato
acquisirà la qualità di “socio
in formazione” del Nuovo
Ordinamento di cui all’art. 6
dello Statuto vigente. Dopo il
completamento del training,
l’eventuale attribuzione della
qualità di “socio analista” è
disciplinata espressamente dal
presente Regolamento attraverso
procedure diverse da quelle
previste per i soci in
formazione preesistenti al
riconoscimento ministeriale
della Scuola di specializzazione
del CIPA, ossia per i soci in
formazione del Vecchio
Ordinamento.
L’entità delle
tasse di immatricolazione e di
iscrizione a ciascun anno di
corso dovute per la formazione
di cui al presente Regolamento
non potrà essere inferiore a
quella prevista per gli allievi
della Scuola di specializzazione
riconosciuta dalle competenti
Autorità Ministeriali.
1.3. Modalità
di selezione.
L’ammissibilità
dell’aspirante socio in
formazione, che abbia già
ottenuto il parere favorevole
della competente Sezione locale
del Consiglio dei docenti, è
valutata da una Commissione di
Selezione, nominata dal
Consiglio dei docenti che ha
valutato positivamente la
domanda e i titoli del
candidato, e composta da quattro
soci analisti, estratti a sorte
dall’elenco dei soci analisti
del competente Istituto del CIPA
con anzianità di almeno cinque
anni e abilitati alla docenza di
almeno una delle materie di
insegnamento previste dalla
Scuola di Specializzazione del
CIPA. Non può far parte della
Commissione di Selezione il
socio analista del CIPA con cui
l’aspirante socio in formazione
ha (eventualmente) svolto la sua
prima analisi.
Il candidato deve
effettuare almeno due colloqui
con ciascuno dei membri della
Commissione di Selezione. Alla
fine dei colloqui ciascun membro
della Commissione invierà alla
competente sezione locale del
Consiglio dei docenti una
relazione sulle proprie
valutazioni e decisioni. Nella
suddetta relazione dovrà essere
chiaramente indicato il parere
sull’esistenza di ciascuno dei
requisiti richiesti e la
valutazione conclusiva
sull’esito dei colloqui: parere
favorevole all’ammissione,
parere sfavorevole
all’ammissione, rivedibilità
della domanda dopo un’ulteriore
esperienza di analisi personale.
Non è ammessa l’astensione dal
giudizio conclusivo e non sono
ammessi, dato il carattere
confidenziale dei colloqui,
considerazioni e notizie che
violino la tutela della privacy
del candidato.
Nel caso in cui
il candidato ottenga il parere
favorevole di almeno tre dei
membri della Commissione di
Selezione, si procederà
automaticamente alla sua
immatricolazione con delibera
della competente sezione locale
del Consiglio dei docenti.
Nel caso in cui
il candidato non ottenga il
numero di pareri favorevoli
richiesto (3/4 dei pareri), la
competente sezione locale del
Consiglio dei docenti potrà
respingere definitivamente la
domanda oppure riconsiderarla
dopo almeno un anno, in funzione
dell’espletamento delle
esperienze analitiche
eventualmente richieste all’atto
della risposta inviata al
candidato ai sensi dell’art.
1.2. del presente Regolamento.
Nel caso in cui
le relazioni inviate dai membri
della Commissione di Selezione
siano almeno in parte
difficilmente valutabili, la
competente sezione locale del
Consiglio dei docenti
delibererà, a maggioranza
semplice dei suoi membri,
sull’ammissione del candidato
tenendo conto esclusivamente
delle relazioni conformi ai
disposti del presente
Regolamento e delle proprie
valutazioni, oppure dopo che il
candidato abbia effettuato due
ulteriori colloqui di selezione
con altrettanti soci analisti
indicati dal Consiglio stesso in
base alla procedure previste dal
presente articolo.
Art. 2.
Organizzazione della formazione.
2.1.
Generalità.
La formazione dei
candidati psicologi analisti è
organizzata e svolta presso
l’Istituto di Roma e l’Istituto
di Milano del CIPA in conformità
ai disposti del presente
Regolamento. Tutti i compiti
connessi all’organizzazione ed
all’attuazione della formazione
sono svolti dalla compente
sezione locale del Consiglio dei
docenti della Scuola di
specializzazione in psicoterapia
del CIPA riconosciuta dal MIUR.
Ciascuna sezione
locale del Consiglio dei docenti
organizza, seguendo quanto
disposto dal Regolamento di
istruzione professionale della
Scuola che rappresenta e in base
a quanto previsto dal presente
Regolamento, le attività di
formazione degli aspiranti
psicologi analisti.
La competente
sezione locale del Consiglio dei
docenti predisporrà, per ciascun
candidato, uno specifico “piano
di formazione” che, pur
ottemperando ai disposti
generali del presente
Regolamento, tenga anche conto
delle esperienze e dei titoli
del candidato stesso.
2.2.
Ordinamento didattico.
La durata minima
della formazione è di quattro
anni. Il completamento del
training non potrà essere
effettuato oltre otto anni dalla
data di ammissione. Eventuali
proroghe potranno essere
concesse, ad insindacabile
giudizio della competente
sezione locale del Consiglio dei
docenti, solo per gravi e
documentati motivi.
La formazione
degli psicologi analisti
prevede:
(a)
lo svolgimento di
una seconda analisi personale,
di durata non inferiore a
duecento (200) ore con un socio
analista del CIPA abilitato, ai
sensi dell’art. 5 dello Statuto
vigente, a svolgere seconde
analisi, e che non sia il
medesimo con cui il candidato ha
svolto la prima analisi,
possibilmente di sesso diverso
da quest’ultimo. L’analista che
effettua la seconda analisi è
tenuto a comunicare alla
competente sezione locale del
Consiglio dei docenti la data di
inizio dell’analisi, la sua
eventuale interruzione e
l’avvenuto espletamento delle
ore di analisi previste dal
presente Regolamento;
(b)
la frequenza
obbligatoria ai corsi delle nove
materie d’insegnamento indicate
dal presente Regolamento. La
competente sezione locale del
Consiglio dei docenti ha la
facoltà di estendere l’obbligo
di frequenza ad altre materie
ritenute essenziali per la
formazione del candidato;
(c)
il superamento
degli esami delle materie
d’insegnamento indicate e di
tutte le altre prove previste
dal piano personale di
formazione;
(d)
la frequenza a
seminari, eventi culturali,
scientifici e formativi,
organizzati dall’Istituto di
afferenza o dagli Organi
associativi nazionali (convegni,
seminari residenziali, ecc.),
per un minimo di 40 ore per
anno accademico;
(e)
aver svolto, con
quattro analisti all’uopo
abilitati, almeno duecento (200)
ore di analisi di supervisione
clinica. Ciascuna supervisione
non potrà essere inferiore a
cinquanta (50) ore. È data
facoltà ai candidati di
sostituire una delle analisi di
supervisione individuale con la
frequenza, per non meno di
cinquanta ore, ad uno (o a più
di uno) dei gruppi di
supervisione clinica attivati,
per ciascun anno accademico,
dall’Istituto di afferenza;
(f)
la presentazione
di una tesi clinica finale, il
cui relatore dovrà essere scelto
tra i soci con i quali sono
state svolte le analisi di
supervisione clinica. La tesi
dovrà essere discussa presso la
competente sezione locale del
Consiglio dei docenti e dovrà
essere approvata dalla stessa a
maggioranza semplice dei suoi
membri.
2.3. Corsi di
formazione teorica d’indirizzo.
Sono ritenute
indispensabili alla formazione
di “psicologi analisti” le
seguenti nove materie:
1.
Strutture e
funzioni della psiche secondo la
psicologia analitica (1ª
annualità);
2.
Strutture e
funzioni della psiche secondo la
psicologia analitica (2ª
annualità);
3.
Psicologia del
mito, del folklore e dei
fenomeni religiosi;
4.
Teorie e tecniche
interpretative delle produzioni
inconsce non oniriche;
5.
Pratica della
psicologia analitica;
6.
Psicologia e
psicodinamica dell’età evolutiva
secondo la psicologia analitica;
7.
Il processo di
individuazione;
8.
Indirizzi teorici
della psicoterapia;
9.
Psicologia del
sogno
Lo svolgimento
dei corsi delle succitate
materie, e di quelli delle
materie di cui al punto (b) del
precedente art. 2.2., è
predisposto dalla sezione locale
del Consiglio dei docenti,
utilizzando i corsi attivati,
per ciascun anno accademico,
dalla sede locale della Scuola
di specializzazione.
2.4. Rilascio
del diploma.
Il diploma di
“psicologo analista” è
rilasciato dalla sezione locale
del Consiglio dei docenti ai
soci in formazione (del Nuovo
Ordinamento) che hanno
completato il training, generale
e personale, previsto
dall’Ordinamento didattico.
Il succitato
diploma ha un carattere
esclusivamente privato e non
costituisce, pertanto, titolo
legale.
Art. 3.
Acquisizione della qualità di
socio analista del CIPA.
I soci in
formazione del Nuovo Ordinamento
che hanno conseguito il diploma
di “psicologo analista” possono
richiedere, entro e non oltre
tre anni dalla data di rilascio
di detto diploma, di acquisire
la qualità di socio analista del
CIPA. La domanda di ammissione
deve essere presentata,
unitamente ad un breve
curriculum ed ai titoli che si
ritengono utili per la
valutazione, al Segretario
dell’Istituto del quale si
intende far parte. Sulla domanda
decide il Comitato Direttivo a
maggioranza di cinque sesti dei
suoi membri, presa visione della
documentazione prodotta
dall’interessato ed,
eventualmente, sentito il parere
della sezione locale del
Consiglio dei docenti che ha
rilasciato il diploma di
“psicologo analista”. Le
decisioni del Comitato Direttivo
sono inappellabili.
Art. 4
Decadenza ed esclusione del
socio in formazione del Nuovo
Ordinamento.
4.1. Il
socio in formazione che,
trascorsi otto anni dalla data
di ammissione al training per
“psicologi analisti”, non abbia
conseguito il diploma decade
automaticamente dalla qualità di
socio in formazione del Nuovo
Ordinamento. La decadenza è
deliberata dalla competente
sezione locale del Consiglio dei
docenti e comunicata dal
Segretario dell’Istituto
all’interessato mediante lettera
raccomandata con avviso di
ricevimento.
4.2.
La qualità di
socio in formazione del Nuovo
Ordinamento si perde anche:
1.
per dimissioni da
comunicarsi al Segretario
dell’Istituto di afferenza con
lettera raccomandata. Le
dimissioni sono ratificate dalla
competente sezione locale del
Consiglio dei docenti e la
ratifica è comunicata
all’interessato mediante lettera
raccomandata con avviso di
ricevimento;
2.
per esclusione
in caso di violazioni
deontologiche o disciplinari, o
di comportamenti in contrasto
con lo spirito, gli scopi o le
norme della formazione. Sono
passibili di esclusione i soci
in formazione del Nuovo
Ordinamento che si attribuiscano
indebitamente la qualità di
socio analista del Centro, che
violino con i loro comportamenti
professionali il codice
deontologico del CIPA e della
IAAP o che siano stati esclusi
dal loro Ordine professionale.
L’esclusione è decisa, previo
accertamento dei fatti, dalla
competente sezione locale del
Consiglio dei docenti ed è
comunicata all’interessato
mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento;
3.
per morosità nel
versamento della quota
associativa che perduri da
almeno sei mesi dalla scadenza
del termine fissato per il
pagamento, previo sollecito
(mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento) del
Segretario dell’Istituto a
versare quanto dovuto entro
trenta giorni. L’esclusione è
dichiarata dalla competente
sezione locale del Consiglio dei
docenti ed è comunicata
all’interessato mediante lettera
raccomandata con avviso di
ricevimento.
4.3.
La qualità di
socio in formazione del Nuovo
Ordinamento si perde, infine,
qualora emergano fondati dubbi
sulla possibilità di completare
positivamente il training o su
proposta motivata di almeno due
dei supervisori del candidato.
L’esclusione è deliberata, a
maggioranza semplice, dalla
competente sezione locale del
Consiglio dei docenti, sentito
il candidato ed (eventualmente)
anche l’analista con cui lo
stesso sta svolgendo o ha svolto
la seconda analisi personale.
L’esclusione è comunicata,
mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, dal
Segretario dell’Istituto.
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