Formazione Psicologi Analisti

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DI PSICOLOGI ANALISTI

 

Il presente regolamento è riservato a coloro che siano già in possesso dell’abilitazione all’esercizio della psicoterapia ed abbiano maturato adeguate e documentabili esperienze professionali nel campo della psicoterapia degli adulti.

Esso disciplina, ai sensi dell’art. 1 dello Statuto del Centro Italiano di Psicologia Analitica - CIPA, la formazione di ‘psicologi analisti’ mediante l’organizzazione di corsi, di esperienze analitiche e di altre attività scientifiche, culturali e cliniche specificamente orientate dal quadro teorico-pratico della psicologia d’indirizzo junghiano.

Detta formazione è distinta da quella prevista per gli allievi della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia del Centro (riconosciuta dalle competenti Autorità Ministeriali), e si riferisce a coloro che non intendano conseguire il diploma di specializzazione della succitata Scuola.

Il conseguimento del diploma di psicologo analista ha un carattere esclusivamente privato e abilita esclusivamente a richiedere, con le modalità definite dal presente Regolamento,  di essere ammessi nel CIPA con la qualità di socio analista.

 

 

Art. 1. Accesso alla formazione.

 

1.1. Requisiti soggettivi.

Possono accedere alla formazione di cui al presente Regolamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

-   un’età non inferiore a trentadue anni;

-  la laurea in medicina o in psicologia e l’iscrizione ai rispettivi albi    professionali o qualsiasi altro titolo che, in base alle disposizioni di   legge vigenti, abbia permesso l’iscrizione all’Ordine dei medici o a quello degli psicologi;

- l’iscrizione all’elenco degli psicoterapeuti dell’Ordine dei medici o dell’Ordine degli psicologi (abilitazione, a tempo indeterminato, all’esercizio della psicoterapia sul territorio dello Stato Italiano);

- l’aver compiuto un periodo di analisi personale di almeno 200 ore in non meno di tre anni, la cui durata sia documentata, con un socio analista del CIPA o di altra  associazione riconosciuta dalla IAAP o, se di indirizzo diverso da quello junghiano, di una delle scuole analitiche storiche appartenenti ad organismi internazionali che saranno individuate, con parere motivato, dalle Sezioni locali del Consiglio dei docenti, e la cui lista sia approvata dal Comitato Direttivo del CIPA a maggioranza di cinque sesti (5/6) dei suoi membri; 

- l’aver maturato, sia in strutture sanitarie pubbliche e/o private, oppure nell’esercizio privato della professione di psicoterapeuta,  significative e documentabili esperienze professionali;

-  un’effettiva motivazione alla formazione junghiana e assenza di evidenti psicopatologie.

        

1.2. Richiesta d’iscrizione.

Coloro che, essendo in possesso dei requisiti di cui all’art. 1.1. del presente Regolamento, desiderino accedere al percorso formativo devono presentare domanda al Segretario dell’Istituto presso il quale intendono effettuare la  loro formazione, allegando i documenti che attestano l’esistenza dei requisiti richiesti, un dettagliato curriculum professionale e una breve autopresentazione, nella quale non dovrà mancare  una parte dedicata a chiarire quali siano le motivazioni della richiesta di ammissione.

La Sezione locale del Consiglio dei docenti della già riconosciuta Scuola di specializzazione in psicoterapia esaminerà accuratamente la domanda e l’allegata documentazione, al fine di deliberare (a maggioranza semplice dei suoi membri) sull’ammissibilità della domanda stessa. In caso di parere favorevole, la competente Sezione locale del Consiglio dei docenti delibererà, a suo insindacabile giudizio e a maggioranza semplice dei suoi membri, sull’ammissione degli aspiranti psicologi analisti che abbiano ottenuto il parere favorevole di almeno tre dei quattro membri della Commissione di Selezione di cui all’art. 1.3. del presente Regolamento. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni di Selezione risultassero non chiaramente decifrabili o adeguatamente coerenti, il compente Consiglio dei docenti adotterà tutte le procedure atte a valutare se la domanda deve essere accolta, respinta o riconsiderata dopo un eventuale prolungamento dell’analisi personale o di nuovi colloqui di selezione con altri due soci analisti all’uopo indicati.

La delibera finale della competente Sezione locale del Consiglio dei docenti sarà comunicata, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della delibera stessa. Nella lettera dovrà essere dettagliatamente precisato il piano personale di formazione che il candidato è chiamato a svolgere e delle esenzioni concesse rispetto a quanto previsto dal Regolamento di istruzione professionale della Scuola del CIPA.

Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della suddetta lettera, l’aspirante candidato alla formazione di psicologo analista dovrà presentarsi presso la Segreteria dell’Istituto competente per effettuare l’iscrizione, per approvare espressamente il presente Regolamento in ogni sua parte, per accettare esplicitamente il piano di formazione personale indicato dalla competente sezione locale del Consiglio dei docenti e per dichiarare di essere consapevole del carattere privato dell’iter formativo e del diploma di “psicologo analista” rilasciato dal CIPA.

All’atto dell’iscrizione, il candidato acquisirà la qualità di “socio in formazione” del Nuovo Ordinamento di cui all’art. 6 dello Statuto vigente. Dopo il completamento del training, l’eventuale attribuzione della qualità di “socio analista” è disciplinata espressamente dal presente Regolamento attraverso procedure diverse da quelle previste per i soci in formazione preesistenti al riconoscimento ministeriale della Scuola di specializzazione del CIPA, ossia per i soci in formazione del Vecchio Ordinamento.

L’entità delle tasse di immatricolazione e di iscrizione a ciascun anno di corso dovute per la formazione di cui al presente Regolamento non potrà essere inferiore a quella prevista per gli allievi della Scuola di specializzazione riconosciuta dalle competenti Autorità Ministeriali.

 

1.3. Modalità di selezione.

L’ammissibilità dell’aspirante socio in formazione, che abbia già ottenuto il parere favorevole della competente Sezione locale del Consiglio dei docenti, è valutata da una Commissione di Selezione, nominata dal Consiglio dei docenti che ha valutato positivamente la domanda e i titoli del candidato, e composta da quattro soci analisti, estratti a sorte dall’elenco dei soci analisti del competente Istituto del CIPA con anzianità di almeno cinque anni e abilitati alla docenza di almeno una delle materie di insegnamento previste dalla Scuola di Specializzazione del CIPA. Non può far parte della Commissione di Selezione il socio analista del CIPA con cui l’aspirante socio in formazione ha (eventualmente) svolto la sua prima analisi.

Il candidato deve effettuare almeno due colloqui con ciascuno dei membri della Commissione di Selezione. Alla fine dei colloqui ciascun membro della Commissione invierà alla competente sezione locale del Consiglio dei docenti una relazione sulle proprie valutazioni e decisioni. Nella suddetta relazione dovrà essere chiaramente indicato il parere sull’esistenza di ciascuno dei requisiti richiesti e la valutazione conclusiva sull’esito dei colloqui: parere favorevole all’ammissione, parere sfavorevole all’ammissione, rivedibilità della domanda dopo un’ulteriore esperienza di analisi personale. Non è ammessa l’astensione dal giudizio conclusivo e non sono ammessi, dato il carattere confidenziale dei colloqui, considerazioni e notizie che violino la tutela della privacy del candidato.

Nel caso in cui il candidato ottenga il parere favorevole di almeno tre dei membri della Commissione di Selezione, si procederà automaticamente alla sua immatricolazione con delibera della competente sezione locale del Consiglio dei docenti.

Nel caso in cui il candidato non ottenga il numero di pareri favorevoli richiesto (3/4 dei pareri), la competente sezione locale del Consiglio dei docenti potrà respingere definitivamente la domanda oppure riconsiderarla dopo almeno un anno, in funzione dell’espletamento delle esperienze analitiche eventualmente richieste all’atto della risposta inviata al candidato ai sensi dell’art. 1.2. del presente Regolamento.

Nel caso in cui le relazioni inviate dai membri della Commissione di Selezione siano almeno in parte difficilmente valutabili, la competente sezione locale del Consiglio dei docenti delibererà, a maggioranza semplice dei suoi membri, sull’ammissione del candidato tenendo conto esclusivamente delle relazioni conformi ai disposti del presente Regolamento e delle proprie valutazioni, oppure dopo che il candidato abbia effettuato due ulteriori colloqui di selezione con altrettanti soci analisti indicati dal Consiglio stesso in base alla procedure previste dal presente articolo.

 

 

Art. 2. Organizzazione della formazione.   

 

2.1. Generalità.

La formazione dei candidati psicologi analisti è organizzata e svolta presso l’Istituto di Roma e l’Istituto di Milano del CIPA in conformità ai disposti del presente Regolamento. Tutti i compiti connessi all’organizzazione ed all’attuazione della formazione sono svolti dalla compente sezione locale del Consiglio dei docenti della Scuola di specializzazione in psicoterapia del CIPA riconosciuta dal MIUR.

Ciascuna sezione locale del Consiglio dei docenti organizza, seguendo quanto disposto dal Regolamento di istruzione professionale della  Scuola che rappresenta e in base a quanto previsto dal presente Regolamento, le attività di formazione degli aspiranti psicologi analisti.

La competente sezione locale del Consiglio dei docenti predisporrà, per ciascun candidato, uno specifico “piano di formazione” che, pur ottemperando ai disposti generali del presente Regolamento, tenga anche conto delle esperienze e dei titoli del candidato stesso.

 

2.2.  Ordinamento didattico.

La durata minima della formazione è di quattro anni. Il completamento del training non potrà essere effettuato oltre otto anni dalla data di ammissione. Eventuali proroghe potranno essere concesse, ad insindacabile giudizio della competente sezione locale del Consiglio dei docenti, solo per gravi e documentati motivi.

La formazione degli psicologi analisti prevede:

(a)       lo svolgimento di una seconda analisi personale, di durata non inferiore a duecento (200) ore con un socio analista del CIPA abilitato, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto vigente, a svolgere seconde analisi, e che non sia il medesimo con cui il candidato ha svolto la prima analisi, possibilmente di sesso diverso da quest’ultimo. L’analista che effettua la seconda analisi è tenuto a comunicare alla competente sezione locale del Consiglio dei docenti la data di inizio dell’analisi, la sua eventuale interruzione e l’avvenuto espletamento delle ore di analisi previste dal presente Regolamento;

(b)      la frequenza obbligatoria ai corsi delle nove materie d’insegnamento indicate dal presente Regolamento. La competente sezione locale del Consiglio dei docenti ha la facoltà di estendere l’obbligo di frequenza ad altre materie ritenute essenziali per la formazione del candidato;

(c)      il superamento degli esami delle materie d’insegnamento indicate e di tutte le altre prove previste dal piano personale di formazione;

(d)      la frequenza a seminari, eventi culturali, scientifici e formativi, organizzati dall’Istituto di afferenza o dagli Organi associativi nazionali (convegni, seminari residenziali, ecc.),  per un  minimo di 40 ore per anno accademico;

(e)       aver svolto, con quattro analisti all’uopo abilitati, almeno duecento (200) ore di analisi di supervisione clinica. Ciascuna supervisione non potrà essere inferiore a cinquanta (50) ore. È data facoltà ai candidati di sostituire una delle analisi di supervisione individuale con la frequenza, per non meno di cinquanta ore, ad uno (o a più di uno) dei gruppi di supervisione clinica attivati, per ciascun anno accademico, dall’Istituto di afferenza;

(f)        la presentazione di una tesi clinica finale, il cui relatore dovrà essere scelto tra i soci con i quali sono state svolte le analisi di supervisione clinica. La tesi dovrà essere discussa presso la competente sezione locale del Consiglio dei docenti e dovrà essere approvata dalla stessa a maggioranza semplice dei suoi membri.

 

2.3. Corsi di formazione teorica d’indirizzo.

Sono ritenute indispensabili alla formazione di “psicologi analisti” le seguenti nove materie:

1.     Strutture e funzioni della psiche secondo la psicologia analitica (1ª annualità);

2.     Strutture e funzioni della psiche secondo la psicologia analitica (2ª annualità);

3.     Psicologia del mito, del folklore e dei fenomeni religiosi;

4.     Teorie e tecniche interpretative delle produzioni inconsce non oniriche;

5.     Pratica della psicologia analitica;

6.     Psicologia e psicodinamica dell’età evolutiva secondo la psicologia analitica;

7.     Il processo di individuazione;

8.     Indirizzi teorici della psicoterapia;

9.     Psicologia del sogno

Lo svolgimento dei corsi delle succitate materie, e di quelli delle materie di cui al punto (b) del precedente art. 2.2., è predisposto dalla sezione locale del Consiglio dei docenti, utilizzando i corsi attivati, per ciascun anno accademico, dalla sede locale della Scuola di specializzazione.

 

2.4. Rilascio del diploma.

Il diploma di “psicologo analista” è rilasciato dalla sezione locale del Consiglio dei docenti ai soci in formazione (del Nuovo Ordinamento) che hanno completato il training, generale e personale, previsto dall’Ordinamento didattico.

Il succitato diploma ha un carattere esclusivamente privato e non costituisce, pertanto,  titolo legale.

 

 

Art. 3. Acquisizione della qualità di socio analista del CIPA.

 

I soci in formazione del Nuovo Ordinamento che hanno conseguito il diploma di “psicologo analista” possono richiedere, entro e non oltre tre anni dalla data di rilascio di detto diploma, di acquisire la qualità di socio analista del CIPA. La domanda di ammissione deve essere presentata, unitamente ad un breve curriculum ed ai titoli che si ritengono utili per la valutazione, al Segretario dell’Istituto del quale si intende far parte. Sulla domanda decide il Comitato Direttivo a maggioranza di cinque sesti dei suoi membri, presa visione della documentazione prodotta dall’interessato ed, eventualmente, sentito il parere della sezione locale del Consiglio dei docenti che ha rilasciato il diploma di “psicologo analista”. Le decisioni del Comitato Direttivo sono inappellabili.

 

 

Art. 4 Decadenza ed esclusione del socio in formazione del Nuovo Ordinamento.

 

 4.1. Il socio in formazione che, trascorsi otto anni dalla data di ammissione al training per “psicologi analisti”, non abbia conseguito il diploma decade automaticamente dalla qualità di socio in formazione del Nuovo Ordinamento. La decadenza è deliberata dalla competente sezione locale del Consiglio dei docenti e comunicata dal Segretario dell’Istituto all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

4.2. La qualità di socio in formazione del Nuovo Ordinamento si perde anche:

1.     per dimissioni da comunicarsi al Segretario dell’Istituto di afferenza con lettera raccomandata. Le dimissioni sono ratificate dalla competente sezione locale del Consiglio dei docenti e la ratifica è comunicata all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

2.      per esclusione in caso di violazioni deontologiche o disciplinari, o di comportamenti in contrasto con lo spirito, gli scopi o le norme della formazione. Sono passibili di esclusione i soci in formazione del Nuovo Ordinamento che si attribuiscano indebitamente la qualità di socio analista del Centro, che violino con i loro comportamenti professionali il codice deontologico del CIPA e della IAAP o che siano stati esclusi dal loro Ordine professionale. L’esclusione è decisa, previo accertamento dei fatti, dalla competente sezione locale del Consiglio dei docenti ed è comunicata all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

3.     per morosità nel versamento della quota associativa che perduri da almeno sei mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, previo sollecito (mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento) del Segretario dell’Istituto a versare quanto dovuto entro trenta giorni. L’esclusione è dichiarata dalla competente sezione locale del Consiglio dei docenti ed è comunicata all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

4.3. La qualità di socio in formazione del Nuovo Ordinamento si perde, infine, qualora emergano fondati dubbi sulla possibilità di completare positivamente il training o su proposta motivata di almeno due dei supervisori del candidato. L’esclusione è deliberata, a maggioranza semplice, dalla competente sezione locale del Consiglio dei docenti, sentito il candidato ed (eventualmente) anche l’analista con cui lo stesso sta svolgendo o ha svolto la seconda analisi personale. L’esclusione è comunicata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dal Segretario dell’Istituto.

 

 
© 2007 Centro Italiano di Psicologia Analitica