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REGOLAMENTO
PER LA FORMAZIONE DI PSICOLOGI
ANALISTI EVOLUTIVA
Il presente
regolamento è riservato a coloro
che siano già in possesso
dell’abilitazione all’esercizio
della psicoterapia.
Esso disciplina, ai sensi
dell’art. 1 dello Statuto del
Centro Italiano di Psicologia
Analitica - CIPA, la formazione
di ‘psicologi analisti’ mediante
l’organizzazione di corsi, di
esperienze analitiche e di altre
attività scientifiche, culturali
e cliniche specificamente
orientate dal quadro
teorico-pratico della psicologia
d’indirizzo junghiano.
Detta formazione è distinta da
quella prevista per gli allievi
della Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia del Centro
(riconosciuta dalle competenti
Autorità Ministeriali), e si
riferisce a coloro che non
intendano conseguire il diploma
di specializzazione della
succitata Scuola.
Il conseguimento
del diploma di psicologo
analista ha un carattere
esclusivamente privato e abilita
esclusivamente a richiedere, con
le modalità definite dal
presente Regolamento, di essere
ammessi nel CIPA con la qualità
di socio analista.
Art. 1.
Accesso alla formazione.
1.1. Requisiti
soggettivi.
Possono accedere
alla formazione di cui al
presente Regolamento coloro che
sono in possesso dei seguenti
requisiti:
- la laurea in
medicina o in psicologia e
l’iscrizione ai rispettivi
albi professionali o
qualsiasi altro titolo che, in
base alle disposizioni di
legge vigenti, abbia permesso
l’iscrizione all’Ordine dei
medici o a quello degli
psicologi;
- l’iscrizione
all’elenco degli psicoterapeuti
dell’Ordine dei medici o
dell’Ordine degli psicologi
(abilitazione, a tempo
indeterminato, all’esercizio
della psicoterapia sul
territorio dello Stato
Italiano);
- l’aver compiuto
un periodo di analisi personale
di almeno 200 ore in non meno di
tre anni, la cui durata sia
documentata, con un socio
analista del CIPA o di altra
associazione riconosciuta dalla
IAAP o, se di indirizzo diverso
da quello junghiano, di una
delle scuole analitiche storiche
appartenenti ad organismi
internazionali che saranno
individuate, con parere
motivato, dal Consiglio dei docenti, e la
cui lista sia approvata dal
Comitato Direttivo del CIPA a
maggioranza di cinque sesti
(5/6) dei suoi membri;
- l’aver
maturato, sia in strutture
sanitarie pubbliche e/o private,
oppure nell’esercizio privato
della professione di
psicoterapeuta, significative e
documentabili esperienze
professionali;
- un’effettiva
motivazione alla formazione
junghiana e assenza di evidenti
psicopatologie.
1.2. Richiesta
d’iscrizione.
Coloro che,
essendo in possesso dei
requisiti di cui all’art. 1.1.
del presente Regolamento,
desiderino accedere al percorso
formativo devono presentare
domanda al Segretario
dell’Istituto, allegando i
documenti che attestano
l’esistenza dei requisiti
richiesti, un dettagliato
curriculum professionale e una
breve autopresentazione, nella
quale non dovrà mancare una
parte dedicata a chiarire quali
siano le motivazioni della
richiesta di ammissione.
Il Consiglio dei docenti della
già riconosciuta Scuola di
specializzazione in psicoterapia
esaminerà accuratamente la
domanda e l’allegata
documentazione, al fine di
deliberare (a maggioranza
semplice dei suoi membri)
sull’ammissibilità della domanda
stessa. In caso di parere
favorevole, il Consiglio dei
docenti delibererà, a suo
insindacabile giudizio e a
maggioranza semplice dei suoi
membri, sull’ammissione degli
aspiranti psicologi analisti per
l'età evolutiva che
abbiano ottenuto il parere
favorevole di almeno tre dei
quattro membri della Commissione
di Selezione di cui all’art.
1.3. del presente Regolamento.
Qualora i pareri espressi dalle
Commissioni di Selezione
risultassero non chiaramente
decifrabili o adeguatamente
coerenti, il Consiglio
dei docenti adotterà tutte le
procedure atte a valutare se la
domanda deve essere accolta,
respinta o riconsiderata dopo un
eventuale prolungamento
dell’analisi personale o di
nuovi colloqui di selezione con
altri due soci analisti all’uopo
indicati.
La delibera
finale della competente Sezione
locale del Consiglio dei docenti
sarà comunicata, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di
ricevimento, all’interessato
entro e non oltre trenta giorni
dalla data della delibera
stessa.
Entro e non oltre
sessanta giorni dalla data di
ricezione della suddetta
lettera, l’aspirante candidato
alla formazione di psicologo
analista per l'età evolutiva dovrà presentarsi
presso la Segreteria
dell’Istituto competente per
effettuare l’iscrizione, per
approvare espressamente il
presente Regolamento in ogni sua
parte, per accettare
esplicitamente il piano di
formazione personale indicato
dalla competente sezione locale
del Consiglio dei docenti e per
dichiarare di essere consapevole
del carattere privato dell’iter
formativo e del diploma di
“psicologo analista” rilasciato
dal CIPA.
All’atto
dell’iscrizione, il candidato
acquisirà la qualità di “socio
in formazione” di cui all’art. 6
dello Statuto vigente. Dopo il
completamento del training,
l’eventuale attribuzione della
qualità di “socio analista” è
disciplinata espressamente dal
presente Regolamento attraverso
procedure diverse da quelle
previste per i soci in
formazione preesistenti al
riconoscimento ministeriale
della Scuola di specializzazione
del CIPA, ossia per i soci in
formazione del Vecchio
Ordinamento.
L’entità delle
tasse di immatricolazione e di
iscrizione a ciascun anno di
corso dovute per la formazione
di cui al presente Regolamento
non potrà essere inferiore a
quella prevista per gli allievi
della Scuola di specializzazione
riconosciuta dalle competenti
Autorità Ministeriali.
1.3. Modalità
di selezione.
L’ammissibilità
dell’aspirante socio in
formazione, che abbia già
ottenuto il parere favorevole
del Consiglio dei docenti, è
valutata da una Commissione di
Selezione, nominata dal
Consiglio dei docenti che ha
valutato positivamente la
domanda e i titoli del
candidato, e composta da quattro
soci analisti, estratti a sorte
dall’elenco dei soci analisti
del competente Istituto del CIPA
con anzianità di almeno cinque
anni e abilitati alla docenza di
almeno una delle materie di
insegnamento previste dalla
Scuola di Specializzazione del
CIPA. Non può far parte della
Commissione di Selezione il
socio analista del CIPA con cui
l’aspirante socio in formazione
ha (eventualmente) svolto la sua
prima analisi.
Il candidato deve
effettuare almeno due colloqui
con ciascuno dei membri della
Commissione di Selezione. Alla
fine dei colloqui ciascun membro
della Commissione invierà al
Consiglio dei docenti una
relazione sulle proprie
valutazioni e decisioni. Nella
suddetta relazione dovrà essere
chiaramente indicato il parere
sull’esistenza di ciascuno dei
requisiti richiesti e la
valutazione conclusiva
sull’esito dei colloqui: parere
favorevole all’ammissione,
parere sfavorevole
all’ammissione, rivedibilità
della domanda dopo un’ulteriore
esperienza di analisi personale.
Non è ammessa l’astensione dal
giudizio conclusivo e non sono
ammessi, dato il carattere
confidenziale dei colloqui,
considerazioni e notizie che
violino la tutela della privacy
del candidato.
Nel caso in cui
il candidato ottenga il parere
favorevole di almeno tre dei
membri della Commissione di
Selezione, si procederà
automaticamente alla sua
immatricolazione con delibera
del Consiglio dei docenti.
Nel caso in cui
il candidato non ottenga il
numero di pareri favorevoli
richiesto (3/4 dei pareri), il
Consiglio dei docenti potrà
respingere definitivamente la
domanda oppure riconsiderarla
dopo almeno un anno, in funzione
dell’espletamento delle
esperienze analitiche
eventualmente richieste all’atto
della risposta inviata al
candidato ai sensi dell’art.
1.2. del presente Regolamento.
Nel caso in cui
le relazioni inviate dai membri
della Commissione di Selezione
siano almeno in parte
difficilmente valutabili, il
Consiglio dei docenti
delibererà, a maggioranza
semplice dei suoi membri,
sull’ammissione del candidato
tenendo conto esclusivamente
delle relazioni conformi ai
disposti del presente
Regolamento e delle proprie
valutazioni, oppure dopo che il
candidato abbia effettuato due
ulteriori colloqui di selezione
con altrettanti soci analisti
indicati dal Consiglio stesso in
base alla procedure previste dal
presente articolo.
Art. 2.
Organizzazione della formazione.
2.1.
Generalità.
La formazione dei
candidati psicologi analisti è
organizzata e svolta presso
l’Istituto di Roma e l’Istituto
di Milano del CIPA in conformità
ai disposti del presente
Regolamento. Tutti i compiti
connessi all’organizzazione ed
all’attuazione della formazione
sono svolti dal Consiglio dei
docenti della Scuola di
specializzazione in psicoterapia
del CIPA riconosciuta dal MIUR.
Il Consiglio dei docenti
organizza, seguendo quanto
disposto dal Regolamento di
istruzione professionale della
Scuola che rappresenta e in base
a quanto previsto dal presente
Regolamento, le attività di
formazione degli aspiranti
psicologi analisti per l'età
evolutiva.
Il Consiglio dei
docenti predisporrà, per ciascun
candidato, uno specifico “piano
di formazione” che, pur
ottemperando ai disposti
generali del presente
Regolamento, tenga anche conto
delle esperienze e dei titoli
del candidato stesso.
2.2.
Ordinamento didattico.
La durata minima
della formazione è di cinque
anni. Il completamento del
training non potrà essere
effettuato oltre otto anni dalla
data di ammissione. Eventuali
proroghe potranno essere
concesse, ad insindacabile
giudizio della competente
sezione locale del Consiglio dei
docenti, solo per gravi e
documentati motivi.
La formazione
degli psicologi analisti
prevede:
-
lo svolgimento di
una seconda analisi personale,
di durata non inferiore a
duecento (200) ore con un socio
analista del CIPA abilitato, ai
sensi dell’art. 5 dello Statuto
vigente, a svolgere seconde
analisi, e che non sia il
medesimo con cui il candidato ha
svolto la prima analisi,
possibilmente di sesso diverso
da quest’ultimo.
L’analista che effettua la
seconda analisi è tenuto a
comunicare al
Consiglio dei docenti la data di
inizio dell’analisi, la sua
eventuale interruzione e
l’avvenuto espletamento delle
ore di analisi previste dal
presente Regolamento;
-
la frequenza
obbligatoria ai corsi di tutte
le
materie d’insegnamento indicate
dal presente Regolamento. Il
Consiglio dei docenti ha la
facoltà di estenderer l'obbligo
di frequenza ad altre materie
ritenute essenziali per la
formazione del candidato;
-
il superamento
degli esami delle materie
d’insegnamento indicate e di
tutte le altre prove previste
dal piano personale di
formazione;
-
la frequenza
a seminari, eventi
culturali, scientifici e
formativi, organizzati
dall’Istituto di afferenza o
dagli Organi associativi
nazionali (convegni,
seminari residenziali,
ecc.), per un minimo di 40
ore per anno accademico;
-
aver svolto,
con quattro analisti
all’uopo abilitati, almeno
duecento (200) ore di
analisi di supervisione
clinica. Ciascuna
supervisione non potrà
essere inferiore a cinquanta
(50) ore. È data facoltà ai
candidati di sostituire una
delle analisi di
supervisione individuale con
la frequenza, per non meno
di cinquanta ore, ad uno (o
a più di uno) dei gruppi di
supervisione clinica
attivati, per ciascun anno
accademico, dall’Istituto di
afferenza;
-
la
presentazione di una tesi
clinica finale, il cui
relatore dovrà essere scelto
tra i soci con i quali sono
state svolte le analisi di
supervisione clinica. La
tesi dovrà essere discussa
presso il Consiglio dei
docenti e dovrà essere
approvata dalla stessa a
maggioranza semplice dei
suoi membri.
2.3. Programma
Formazione.
Sono ritenute
indispensabili alla formazione
di “psicologi analisti per l’età
evolutiva” le seguenti materie:
Biennio
- Infant
Observation I e II
- Psicologia e
psicodinamica dell’età evolutiva
I e II (Teoria e Work Discussion)
-
Neuropsichiatria Infantile
-
Struttura e funzioni della psiche I e II
Triennio
- Psicologia e
psicodinamica dell’età evolutiva
secondo la psicologia analitica:
teoria comparata I e II (Teoria e Work Discussion)
- Modelli della
psicologia analitica applicati
all’area perinatale, prescolare,
latenza, adolescenza I e II
- Consultazione
- Sogni
- Processo di
Individuazione e i suoi simboli
Workshops
- Seminario di
approfondimento di tecniche in
età evolutiva: Fiaba, Gioco,
Disegno
- Seminario su
transfert e relazione
- Seminario di
Sand Play Therapy
- Seminario di
teoria e tecniche di lavoro di
rete
Lo svolgimento
dei corsi delle succitate
materie è predisposto dal
Consiglio dei docenti,
utilizzando i corsi attivati,
per ciascun anno accademico,
dalla sede locale della Scuola
di specializzazione.
2.4. Rilascio
del diploma.
Il diploma di
“psicologo analista per
l'età evolutiva” è rilasciato
dal Consiglio dei docenti ai
soci in formazione che hanno
completato il training, generale
e personale, previsto
dall’Ordinamento didattico.
Il succitato
diploma ha un carattere
esclusivamente privato e non
costituisce, pertanto, titolo
legale.
Art. 3.
Acquisizione della qualità di
socio analista del CIPA.
I soci in
formazione
che hanno conseguito il diploma
di “psicologo analista per
l'età evolutiva” possono
richiedere, entro e non oltre
tre anni dalla data di rilascio
di detto diploma, di acquisire
la qualità di socio analista del
CIPA. La domanda di ammissione
deve essere presentata,
unitamente ad un breve
curriculum ed ai titoli che si
ritengono utili per la
valutazione, al Segretario
dell’Istituto del quale si
intende far parte. Sulla domanda
decide il Comitato Direttivo a
maggioranza di cinque sesti dei
suoi membri, presa visione della
documentazione prodotta
dall’interessato ed,
eventualmente, sentito il parere
della sezione locale del
Consiglio dei docenti che ha
rilasciato il diploma di
“psicologo analista per
l'età evolutiva”. Le
decisioni del Comitato Direttivo
sono inappellabili.
Art. 4
Decadenza ed esclusione del
socio in formazione del Nuovo
Ordinamento.
4.1. Il
socio in formazione che,
trascorsi otto anni dalla data
di ammissione al training per
“psicologi analisti”, non abbia
conseguito il diploma decade
automaticamente dalla qualità di
socio in formazione.La decadenza è
deliberata dal Consiglio dei
docenti e comunicata dal
Segretario dell’Istituto
all’interessato mediante lettera
raccomandata con avviso di
ricevimento.
4.2.
La qualità di
socio in formazione del Nuovo
Ordinamento si perde anche:
1.
per dimissioni da
comunicarsi al Segretario
dell’Istituto con
lettera raccomandata. Le
dimissioni sono ratificate dal Consiglio dei docenti e la
ratifica è comunicata
all’interessato mediante lettera
raccomandata con avviso di
ricevimento;
2.
per esclusione
in caso di violazioni
deontologiche o disciplinari, o
di comportamenti in contrasto
con lo spirito, gli scopi o le
norme della formazione. Sono
passibili di esclusione i soci
in formazione che si attribuiscano
indebitamente la qualità di
socio analista del Centro, che
violino con i loro comportamenti
professionali il codice
deontologico del CIPA e della
IAAP o che siano stati esclusi
dal loro Ordine professionale.
L’esclusione è decisa, previo
accertamento dei fatti, dal Consiglio dei docenti ed è
comunicata all’interessato
mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento;
3.
per morosità nel
versamento della quota
associativa che perduri da
almeno sei mesi dalla scadenza
del termine fissato per il
pagamento, previo sollecito
(mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento) del
Segretario dell’Istituto a
versare quanto dovuto entro
trenta giorni. L’esclusione è
dichiarata dal Consiglio dei
docenti ed è comunicata
all’interessato mediante lettera
raccomandata con avviso di
ricevimento.
4.3.
La qualità di
socio in formazione si perde,
infine, qualora emergano fondati
dubbi sulla possibilità di
completare positivamente il
training o su proposta motivata
di almeno due dei supervisori
del candidato. L’esclusione è
deliberata, a maggioranza
semplice, dal
Consiglio dei docenti, sentito
il candidato ed (eventualmente)
anche l’analista con cui lo
stesso sta svolgendo o ha svolto
la seconda analisi personale.
L’esclusione è comunicata,
mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, dal
Segretario dell’Istituto.
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